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Convivo da cinque anni con il mio compagno. E’ vero che se dovesse morire non mi spetterebbe nulla? Non dovrebbe chiederlo a me ma al Suo compagno. La legge attualmente vigente (per intenderci: quella non ancora modificata dai famigerati Di.co) non vieta affatto che il Suo convivente le lasci per testamento una parte del patrimonio. Infatti, anche nel caso alla morte del Suo compagno vi siano dei soggetti che avranno diritto ad una quota del suo patrimonio (ad esempio: figli o coniuge), residuerà sempre una quota del patrimonio di cui il Suo convivente potrà disporre a piacimento (tale quota viene per l’appunto chiamata “disponibile”). Perciò se alla morte del Suo compagno non Le sarà lasciato nulla, lo dovrà imputare a lui e non alla legge. Peraltro, se con la Sua domanda Lei voleva sollecitare una riflessione sul progetto dei Di.co (qualcuno, scherzosamente ma non troppo, li ha ormai rinominati “Dicevo”, alludendo al sostanziale abbandono del DDL da parte del Governo), vorrei informarLa che, se siete interessati ad una forma di tutela che, a seguito di una manifestazione di volontà in Comune dia ai conviventi una serie di diritti e correlativamente di obblighi, un istituto giuridico che fa al caso vostro esiste già, ed è disponibile per tutti e in tutti i Comuni della Repubblica: si chiama “matrimonio”. Al di là delle dispute nominalistiche, infatti, credo che la soluzione alle istanze delle coppie conviventi trovi già una equilibrata soluzione nell’istituto matrimoniale come delineato dalle norme vigenti, senza che sia necessario aggiornarle. Qui però si discute de iure condendo, e quindi ogni opinione è legittima. Ciò che mi pare scorretto è sostenere, in modo assiomatico, che attualmente ai conviventi non sia dato alcuno strumento giuridico adatto a regolare i reciproci rapporti e diritti patrimoniali. In altri termini: è tutto da dimostrare che un contratto col quale i conviventi, utilizzando gli strumenti del diritto comune, regolino i loro reciproci rapporti patrimoniali (anche, ad esempio, con riferimento al diritto di abitazione della casa), anche per l’ipotesi di cessazione della convivenza, sia da considerarsi automaticamente nullo e comunque non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
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