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Se la ADSL non funziona... PDF Stampa E-mail

La mia connessione ADSL funziona malissimo. Pago per un servizio che non funziona e sono costretta a perdere un sacco di tempo al telefono con il 187 di Telecom, ma ogni operatore che risponde mi dà una risposta diversa e comunque nessuno riesce a risolvere i problemi. Che cosa posso fare?

L.C., Verbania


Per dare una risposta completa occorrerebbe esaminare il contratto che Lei ha stipulato con Telecom.

In linea di massima, però, si può ritenere che la soluzione del Suo problema sia abbastanza complicata.

Per un verso, infatti, è abbastanza improbabile che Lei riesca ad ottenere la soluzione del disservizio per il tramite dell’assistenza tecnica fornita dal gestore telefonico.

D’altra parte, è da escludere, secondo la mia esperienza - che purtroppo temo essere comune a quella di molti -, che l’invio di una diffida stragiudiziale a mezzo raccomandata (se volesse comunque provare, la sede legale di Telecom si trova a Milano, Piazza Degli Affari n. 2) possa sortire qualche effetto.

In condizioni normali, Le verrebbe in aiuto la possibilità di ricorrere alla giustizia per ottenere il soddisfacimento dei suoi diritti. In quella sede, Lei potrebbe domandare, a sua scelta, l’adempimento esatto del contratto, ovvero la risoluzione per inadempimento; in entrambi i casi, potrebbe aggiungere la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento.

Trattandosi di controversia di modesto valore (con ogni probabilità inferiore ad Euro 2.500), Lei potrebbe far valere le Sue ragioni avanti il Giudice di Pace. Supponendo che Lei abbia concluso il contratto di abbonamento per uno scopo estraneo alla Sua eventuale attività professionale, sarebbe competente a conoscere della controversia il Giudice di Pace di Verbania, ai sensi dell’art. 33, co. II, lett. u) del D.lvo 206/2005, in virtù del quale ogni clausola contrattuale che prevedesse un diverso foro competente dovrebbe presumersi vessatoria, e quindi nulla o comunque inefficace nei Suoi confronti.

Poiché il giudizio avrebbe ad oggetto un’ipotesi di inadempimento contrattuale, Lei potrebbe limitarsi ad allegare l’inadempimento di Telecom, e spetterebbe poi alla Sua controparte, eventualmente, di provare il contrario (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Occorre però precisare che quanto sopra varrebbe se il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 3 cost.) fosse rispettato, e se la legge istitutiva dell’inutile Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non avesse, a mio avviso illegittimamente, con delega in bianco all’Autorità Garante, previsto che il Garante medesimo potesse sostanzialmente limitare l’efficacia dell’art. 24 cost., individuando determinate categorie di contreversie tra utenti e gestori di servizi telefonici, per le quali “non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato eperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità”.

Potere, questo, che il Garante ha utilizzato per emanare la cosiddetta Deliberazione n. 182/02/CONS, con la quale ha imposto agli utenti che intendano agire per la tutela di un proprio diritto in materia di telecomunicazioni sono tenuti preventivamente ad esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (ma gli enti inutili non erano da abolire?) competente per territorio.

Con il che si è raggiunto il seguente risultato: il Legislatore, evidentemente sensibile all’attività di lobbying delle imprese operanti nelle telecomunicazioni, ha vietato l’immediata tutela giudiziaria dei diritti, sottoponendola al preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione del tutto inutile. Infatti, se la conciliazione fosse possibile vi si perverrebbe all’atto delle contestazioni da parte dell’utente o subito dopo; pertanto si arriva a dover proporre il tentativo di conciliazione quando è già evidente la sua inutilità. E’ chiaro quindi l’intento di sfinire l’utente, che a volte, spinto dalla farraginosità della procedura (si pensi che il Corecom del Piemonte ha sede a Torino e che quindi l’utente, in teoria, dovrebbe recarsi presso il capoluogo di regione anche per controversie di infima entità) e dalle lungaggini della stessa, si piega ad una conciliazione non equa, sacrificando, a tutto vantaggio delle compagnie di telecomunicazioni, almeno in parte, i propri diritti.

A ciò si aggiunga che i Corecom, appositamente creati, non sono stati dotati di strutture idonee, per personale e mezzi, a trattare la rilevante mole di istanze di conciliazione avanzate dai clienti delle compagnie telefoniche, con ovvio ritardo e pregiudizio dell’utenza nella trattazione delle pratiche.

In conclusione Le consiglierei, una volta che si sarà stancata di cercare una risoluzione bonaria della controversia, di promuovere il doveroso tentativo di conciliazione senza però far troppo affidamento sul suo risultato e al solo fine di poter finalmente azionare i Suoi diritti, come si conviene, davanti al Giudice, assistita dal legale di Sua fiducia.




 
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